Consigliere/a di fiducia del Cnr

Procedura per il conferimento dell’incarico in corso

 

Il/La Consigliere/a di fiducia: 

  • è una persona esperta e competente, esterna all'Ente, e nominata dal Cnr secondo le procedure previste per i consulenti esterni,

  •  è incaricata di fornire consulenza ed assistenza alle lavoratrici ed ai lavoratori oggetto di discriminazioni, molestie, molestie sessuali, mobbing, e di avviare le procedure di cui al “Codice per la Prevenzione e il contrasto delle molestie nel Cnr”,

  • funge da terminale dello Sportello d’ascolto a cui possono rivolgersi le/i lavoratrici/tori per ricevere informazioni sul Codice stesso, per segnalare situazioni di disagio lavorativo, di disagio psicologico in ambito lavorativo, di conflittualità, discriminazioni, molestie, molestie sessuali, mobbing.

 

Cosa fa:

Il/la Consigliere/a di Fiducia può fornire consulenza e assistenza alla persona oggetto di molestie e a contribuire alla soluzione del caso, avendo accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso da trattare e può avviare, in accordo con chi ritiene di essere vittima gli atti formali, informali od esterni previsti dal Codice per la prevenzione e il contrasto delle molestie nel Cnr.

 

Come agisce:

Il/la Consigliere/a di Fiducia esercita la sua funzione nella più ampia autonomia e nel rispetto della dignità di tutti i soggetti coinvolti, garantendo la totale riservatezza delle notizie e dei fatti di cui viene a conoscenza. Prima di adottare qualsiasi iniziativa, provvede ad informare la persona che si ritiene vittima ed acquisisce il suo consenso: qualora colei/colui che ritiene di essere vittima di discriminazioni, molestie, molestie sessuali e/o mobbing rinunci alla segnalazione, Il/la Consigliere/a di Fiducia si astiene dalla prosecuzione della trattazione del caso. La segnalazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

Il/la Consigliere/a di Fiducia dispone delle seguenti facoltà, da esercitarsi nel rispetto del vincolo di riservatezza e nella garanzia del diritto all’anonimato di cui all’art. 13 del presente Codice:

  • assume in carico il caso e informa il soggetto che si ritiene vittima di comportamenti di cui al comma 1, asserito sulla modalità più idonea per affrontarlo;
  • può convocare l’asserito colui che è accusato di essere l’autore dei comportamenti molesti per sentirlo e acquisisce, in forma scritta, eventuali testimonianze;
  • può convocare i responsabili di struttura di afferenza delle persone coinvolte o richiedere loro informazioni per iscritto;
  • può promuovere incontri congiunti tra la persona che si ritiene vittima di molestie e colui che è accusato di esserne l’autore;
  • dopo l’accertamento del comportamento di molestie, può diffidare l’autore dalla reiterazione;
  • può proporre a chi di competenza il trasferimento di una delle persone implicate. L’eventuale proposta di trasferimento della vittima potrà essere avanzata solo con il suo consenso.

Nei casi più gravi Il/la Consigliere/a di Fiducia può avviare la procedura formale formulando richiesta al/alla Responsabile di Struttura, che provvederà a trasmettere gli atti, all’Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità

Il/la Consigliere/a di Fiducia opera in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (Cug), proponendo azioni di sensibilizzazione e formazione per promuovere un clima organizzativo che prevenga discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing.

 

 

Discriminazione, molestie, mobbing: cosa dice il Codice

Le definizioni di "discriminazione", "molestia", "molestia sessuale" e "mobbing" sono riportate agli articoli 4-7 del Codice per la Prevenzione e il contrasto delle molestie nel Cnr. Si ha: 

a) discriminazione diretta quando un qualsiasi atto, patto o comportamento produca un effetto pregiudizievole discriminando le/i lavoratrici/tori in ragione del genere di appartenenza, ovvero quando a causa della religione, delle convinzioni personali, della diversa abilità, dell’età, dell’orientamento sessuale, della etnia, della provenienza geografica o a causa di stereotipi, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un’altra persona in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio, rispetto ad altri, persone appartenenti a un determinato genere o che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, persone portatrici di handicap, persone di diversa razza/etnia, o di una particolare età o di un determinato orientamento sessuale,

La molestia è un atto di discriminazione, e consiste in ogni comportamento indesiderato, ostile, fisicamente o psicologicamente persecutorio, diretto contro una persona. Può configurarsi come molestia anche la discriminazione di genere, di appartenenza etnica, fondata sull'orientamento sessuale, sull'età, sulla diversa abilità o sulla diversa opinione politica, religiosa o sindacale, a causa di stereotipi o derivante da una particolare fragilità di salute o emotiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa fattispecie: a) offese, intimidazioni, calunnie e insulti, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona ovvero del gruppo o categoria a cui la persona afferisce e ogni altra azione di discredito tale da esporre il soggetto destinatario delle medesime a critiche infondate, nonché lesive dell’autostima e della reputazione professionale; b) minacce di licenziamento, dimissioni forzate, trasferimenti immotivati, discriminazioni salariali, pregiudizio nella progressione di carriera, ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, attribuzione di compiti impropri e azioni che creano demotivazione o sfiducia nella persona scoraggiando il proseguimento della sua attività; c) emarginazione e isolamento con intento persecutorio, cambiamento immotivato e indesiderato dei compiti di servizio e limitazione della facoltà di espressione o eccessi di controllo; d) commenti sulle condizioni personali offensivi o discriminatori

La molestia sessuale è un atto di discriminazione esercitato nei confronti di persone in ragione della loro identità sessuale, di genere e/o del loro orientamento sessuale e consiste in ogni indesiderato comportamento a connotazione sessuale, messo in atto anche una sola volta ed espresso in forma fisica, verbale o non verbale, che abbia lo scopo o comunque l’effetto di violare e limitare la dignità e la libertà di espressione e autodeterminazione della persona che lo subisce e/o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. Anche qui citiamo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a) le richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali, o attenzioni a sfondo sessuale, non gradite e ritenute sconvenienti e offensive da chi ne è oggetto; b) le promesse, implicite od esplicite, di agevolazioni e privilegi o avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali e ritorsioni, discriminazioni, e le minacce per aver negato tali prestazioni; c) i contatti fisici non voluti e inopportuni e i gesti a sfondo sessuale; d) i commenti sul corpo, l’aspetto fisico, l’abbigliamento o la sessualitàlesivi della rispettabilità e del decoro personale; e) le espressioni verbali o gli scritti denigratori e/o offensivi rivolti alla persona in ragione dell’appartenenza ad un determinato sesso o dell’orientamento sessuale; f) le minacce, i ricatti e le ritorsioni subìti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale, che incidono, direttamente o indirettamente, sulla costituzione del rapporto di lavoro, il suo svolgimento, la progressione di carriera e/o l’estinzione del rapporto di lavoro; g) l’esposizione nei luoghi di lavoro di materiale pornografico e la condivisione, con qualunque mezzo e in ogni formato, di materiale a sfondo sessuale; h) l’uso di insulti o nomignoli con una caratterizzazione denigratoria sessuale o di genere; i) fare commenti denigratori o umilianti sull’identità sessuale, di genere e sull’orientamento sessuale di qualcuna/o

Il mobbing consiste in una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti persecutori, ripetuti e reiterati nel tempo, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e/o vessatorie, tali da comportare nella persona che ne è vittima una sofferenza psichica e/o fisica che può compromettere la sua dignità, la professionalità e la salute, fino all'ipotesi di una sua esclusione dal luogo/contesto di lavoro.


 

Ultimo aggiornamento: 19/11/2025